Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione degli articoli 4, 7, 8, 9 e 10 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.